Affitto: il locatore può tenere copia delle chiavi dell’appartamento?
Affitto: il locatore può tenere copia delle chiavi dell’appartamento?
Ho preso in affitto un appartamento e ho chiesto al padrone di casa di consegnarmi tutte le chiavi dell’immobile, ma lui pretende di conservare una copia per sé: chi dei due ha ragione e come posso tutelarmi?
Salvo diverso accordo tra le parti (accordo che andrà inserito nel contratto scritto), il locatore non può mantenere per sé una copia delle chiavi dell’immobile dato in affitto. Infatti, con la locazione, egli trasferisce la completa detenzione dei locali al conduttore.
Il mazzo di chiavi può, tutt’al più, essere trattenuto per le sole emergenze, ma sempre se c’è un preciso accordo con il conduttore.
Infatti, se il padrone di casa, nel corso della locazione, si introduce nell’abituazione detenuta dall’inquilino senza il consenso di quest’ultimo, commette il reato di violazione di domicilio.
Insomma, il locatore non è affatto libero di entrare e uscire dal proprio appartamento una volta dato in affitto: pena un procedimento penale.
Ciò vale anche una volta intervenuta una sentenza di sfratto: ossia in caso di mancato pagamento del canone (cosiddetto “sfratto per morosità”) o perché scaduto il contratto (“sfratto per finita locazione”). In tali ipotesi, infatti, se il conduttore non se ne va spontaneamente nonostante l’ordine del giudice di abbandonare l’appartamento, il proprietario non può farsi ragione da sé, per esempio forzando il lucchetto e buttando fuori dall’appartamento la roba dell’inquilino. Il locatore, dunque, dovrà procedere per le vie legali, facendo ricorso all’ufficiale giudiziario.
Né è legittimo che, alla scadenza del contratto, il locatore, qualora il conduttore non gli riconsegni le chiavi, recuperi il possesso dell’immobile accedendovi mediante il suo mazzo di chiavi. Per la Cassazione, infatti, scatta la “violazione di domicilio” tutte le volte in cui il proprietario di un immobile, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte alla inottemperanza del conduttore all’obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l’azione di sfratto, si faccia ragione da sé.
Se il conduttore ha il ragionevole dubbio che il locatore sia ancora in possesso di un ulteriore mazzo di chiavi rispetto a quelle che gli ha consegnato all’atto della stipula del contratto, può sostituire la serratura a sue spese, dandone motivata comunicazione al locatore.